Gocce di pensieri: nuova legge regionale in materia urbanistica. Dubbi e perplessità
Regione Lazio – Nuova Legge sull’Edilizia e la Rigenerazione Urbana
Dubbi e perplessità

Commento per una libera discussione
1. La nuova proposta di legge (Pdl 171) in Regione Lazio
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La Regione Lazio è in fase di approvazione della Proposta di Legge 171, chiamata “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. Questa proposta introduce modifiche rilevanti in ambito urbanistico-edilizio e si ispira al cosiddetto “Salva Casa” nazionale.
Tra i principali punti approvati finora:
– Semplificazione della valutazione ambientale;
– Deleghe ai Comuni per le autorizzazioni paesaggistiche;
– Trasparenza del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
– Regole straordinarie per progetti PNRR e investimenti pubblici;
– Estensione delle tolleranze costruttive e revisione delle definizioni di variazione essenziale.
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2. Subemendamento 455: la “moratoria”
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Il subemendamento sostitutivo dell’emendamento 455 ha introdotto una sospensione temporanea delle pratiche edilizie:
– Sospende automaticamente le SCIA e le istanze di permesso presentate **dopo l’entrata in vigore della legge**, per un periodo di:
– 90 giorni (Comuni < 50.000 abitanti)
– 120 giorni (Comuni ≥ 50.000 abitanti)
– 150 giorni (Comuni ≥ 100.000 abitanti)
– I Comuni possono deliberare l’esclusione di ambiti o edifici da questa sospensione.
– Fanno eccezione gli interventi protocollati **prima** dell’entrata in vigore, **salvo il cambio d’uso da turistico-ricettivo**, comunque sospeso.
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3. Emendamento D08/12: vincoli nei Comuni con delega urbanistica
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Per i Comuni cui è stata trasferita la funzione urbanistica (L.R. 19/2022), è richiesta una delibera consiliare per autorizzare interventi diretti su aree sensibili. In mancanza, restano sempre ammessi:
– le ristrutturazioni edilizie;
– le demolizioni e ricostruzioni con incremento massimo del 20% (o 10% per edifici produttivi).
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4. Effetti sui programmi già approvati in conferenza dei servizi
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La conferenza dei servizi, anche se conclusa positivamente, **non equivale alla presentazione dell’istanza**.
– Se la richiesta formale del titolo edilizio (permesso convenzionato o SCIA) **è stata protocollata prima** dell’entrata in vigore, la moratoria **non si applica**.
– Se invece **l’istanza è stata protocollata dopo**, anche se la conferenza dei servizi è chiusa, **l’intervento è sospeso**.
Dopo la moratoria, nei Comuni con delega, sarà comunque necessaria una delibera consiliare per sbloccare le pratiche, salvo i pochi casi espressamente ammessi.
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5. Riflessione critica: tra prudenza e paralisi operativa
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Molte testate e osservatori hanno sollevato critiche teoriche sulla legge, parlando di rischio deregulation e speculazione. Tuttavia, **la realtà operativa è opposta**: la moratoria introdotta blocca **numerosi interventi già in itinere**, anche quelli approvati in conferenza dei servizi e frutto di un lungo lavoro progettuale.
La sospensione non colpisce pratiche “furbe” o abusive, ma spesso **operazioni strutturate, regolari, partecipate**, che ora si trovano **congelate senza certezze sui tempi e sugli esiti**.
In questo senso, si può parlare di un ritorno del “partito del non fare”: una tendenza a rallentare o fermare ogni trasformazione, anche quando guidata da criteri di rigenerazione urbana, innovazione e interesse pubblico.
La moratoria, anziché garantire una visione più attenta e pianificata, rischia di **colpire indiscriminatamente**, creando un clima di **sfiducia tra operatori, investitori e progettisti**.
Se voleva essere una mediazione tra spinte contrapposte, non sembra la strada giusta!
