Gocce di pensieri: nuova legge regionale in materia urbanistica. Dubbi e perplessità

Regione Lazio – Nuova Legge sull’Edilizia e la Rigenerazione Urbana

Dubbi e perplessità 

Commento per una libera discussione


1. La nuova proposta di legge (Pdl 171) in Regione Lazio

——————————————————–

La Regione Lazio è in fase di approvazione della Proposta di Legge 171, chiamata “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. Questa proposta introduce modifiche rilevanti in ambito urbanistico-edilizio e si ispira al cosiddetto “Salva Casa” nazionale.

Tra i principali punti approvati finora:

– Semplificazione della valutazione ambientale;

– Deleghe ai Comuni per le autorizzazioni paesaggistiche;

– Trasparenza del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);

– Regole straordinarie per progetti PNRR e investimenti pubblici;

– Estensione delle tolleranze costruttive e revisione delle definizioni di variazione essenziale.

2. Subemendamento 455: la “moratoria”

————————————-

Il subemendamento sostitutivo dell’emendamento 455 ha introdotto una sospensione temporanea delle pratiche edilizie:

– Sospende automaticamente le SCIA e le istanze di permesso presentate **dopo l’entrata in vigore della legge**, per un periodo di:

 – 90 giorni (Comuni < 50.000 abitanti)

 – 120 giorni (Comuni ≥ 50.000 abitanti)

 – 150 giorni (Comuni ≥ 100.000 abitanti)

– I Comuni possono deliberare l’esclusione di ambiti o edifici da questa sospensione.

– Fanno eccezione gli interventi protocollati **prima** dell’entrata in vigore, **salvo il cambio d’uso da turistico-ricettivo**, comunque sospeso.

3. Emendamento D08/12: vincoli nei Comuni con delega urbanistica

—————————————————————–

Per i Comuni cui è stata trasferita la funzione urbanistica (L.R. 19/2022), è richiesta una delibera consiliare per autorizzare interventi diretti su aree sensibili. In mancanza, restano sempre ammessi:

– le ristrutturazioni edilizie;

– le demolizioni e ricostruzioni con incremento massimo del 20% (o 10% per edifici produttivi).

4. Effetti sui programmi già approvati in conferenza dei servizi

—————————————————————–

La conferenza dei servizi, anche se conclusa positivamente, **non equivale alla presentazione dell’istanza**.

– Se la richiesta formale del titolo edilizio (permesso convenzionato o SCIA) **è stata protocollata prima** dell’entrata in vigore, la moratoria **non si applica**.

– Se invece **l’istanza è stata protocollata dopo**, anche se la conferenza dei servizi è chiusa, **l’intervento è sospeso**.

Dopo la moratoria, nei Comuni con delega, sarà comunque necessaria una delibera consiliare per sbloccare le pratiche, salvo i pochi casi espressamente ammessi.

5. Riflessione critica: tra prudenza e paralisi operativa

———————————————————-

Molte testate e osservatori hanno sollevato critiche teoriche sulla legge, parlando di rischio deregulation e speculazione. Tuttavia, **la realtà operativa è opposta**: la moratoria introdotta blocca **numerosi interventi già in itinere**, anche quelli approvati in conferenza dei servizi e frutto di un lungo lavoro progettuale.

La sospensione non colpisce pratiche “furbe” o abusive, ma spesso **operazioni strutturate, regolari, partecipate**, che ora si trovano **congelate senza certezze sui tempi e sugli esiti**.

In questo senso, si può parlare di un ritorno del “partito del non fare”: una tendenza a rallentare o fermare ogni trasformazione, anche quando guidata da criteri di rigenerazione urbana, innovazione e interesse pubblico.

La moratoria, anziché garantire una visione più attenta e pianificata, rischia di **colpire indiscriminatamente**, creando un clima di **sfiducia tra operatori, investitori e progettisti**.

Se voleva essere una mediazione tra spinte contrapposte, non sembra la strada giusta!

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *