LE NUOVE NTA DA APPROVARE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE POSSIBILI CONSEGUENZE SULLE NUOVE NTA DEL PIANO REGOLATORE – SECONDO FORUM DI VISIONEROMA

La delibera da sottoporre all’Assemblea Capitolina

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La Sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2026 e i possibili effetti sulle nuove NTA del Comune di Roma
VALUTAZIONI DI VISIONEROMA

La sentenza n. 61 del 30 aprile 2026 della Corte costituzionale rappresenta una delle pronunce più rilevanti degli ultimi anni in materia di governo del territorio, mutamenti di destinazione d’uso e rapporti tra legislazione statale, regionale e pianificazione comunale.

La decisione interviene sul delicato equilibrio tra potestà pianificatoria degli enti locali e disciplina statale introdotta dall’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal cosiddetto “Decreto Salva Casa” (D.L. n. 69/2024), stabilendo principi destinati ad incidere profondamente anche sulle future Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Comune di Roma.

La pronuncia assume una portata sistemica poiché limita significativamente la possibilità per Regioni e Comuni di introdurre discipline restrittive o ostative rispetto ai cambi di destinazione d’uso nelle aree urbanizzate.
1. Il quadro normativo di riferimento
L’art. 23-ter del Testo Unico dell’Edilizia disciplina i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, distinguendo tra mutamenti “orizzontali” e “verticali” e introducendo una logica di semplificazione amministrativa nelle aree urbanizzate.

Con il Decreto “Salva Casa”, il legislatore statale ha rafforzato ulteriormente tale impostazione, mirando a:
favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente;
 incentivare la rigenerazione urbana;
 ridurre gli ostacoli burocratici;
 uniformare la disciplina sul territorio nazionale;
 contenere il potere restrittivo della locale.

La Regione Toscana aveva tuttavia introdotto una disciplina differente, consentendo:
 il mantenimento degli oneri di urbanizzazione primaria;
  l’introduzione di “limitazioni” comunali ai cambi d’uso;
 il differimento dell’applicazione della normativa statale.
2. I principi affermati dalla Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa toscana per violazione dell’art. 117 della Costituzione, affermando alcuni principi fondamentali.

In primo luogo, la Corte ha stabilito che la disciplina degli oneri urbanistici rientra nei principi fondamentali della materia “governo del territorio”, riservati allo Stato.

In secondo luogo, è stato chiarito che i Comuni possono introdurre soltanto “condizioni” specifiche ai cambi di destinazione d’uso, ma non “limitazioni” generali o ostative.

La Corte distingue infatti:
le “condizioni”, considerate misure tecniche, specifiche e non ostative;
 dalle “limitazioni”, ritenute invece strumenti eccessivamente invasivi del diritto di proprietà.

Infine, è stato affermato che la disciplina statale è immediatamente applicabile e non può essere subordinata ad adeguamenti pianificatori comunali o regionali.
3. Effetti potenziali sulle nuove NTA del Comune di Roma
Le future NTA del Comune di Roma potrebbero essere fortemente condizionate dai principi espressi dalla Consulta.

La sentenza restringe infatti il margine di discrezionalità urbanistica comunale sui cambi di destinazione d’uso nelle aree urbanizzate, imponendo un necessario riallineamento delle previsioni urbanistiche ai principi statali.

Questo significa che eventuali norme comunali che:
 vietino in modo generalizzato determinati cambi d’uso;
 impongano divieti territoriali estesi;
attribuiscano ampia discrezionalità all’Amministrazione;
  subordinino i cambi d’uso a valutazioni non tipizzate;
potrebbero risultare vulnerabili sotto il profilo costituzionale.

La pronuncia sembra dunque comprimere il tradizionale potere conformativo del piano urbanistico comunale.
4. Impatto sulle politiche urbanistiche di Roma Capitale
Roma Capitale sta affrontando una fase di profonda revisione delle proprie strategie urbanistiche, con particolare attenzione a:
rigenerazione urbana;
  turistificazione del centro storico;
 equilibrio tra funzioni residenziali e ricettive;
 recupero del patrimonio edilizio esistente;
 contenimento dei fenomeni speculativi.

La sentenza potrebbe incidere direttamente su tali politiche, soprattutto laddove le nuove NTA intendano limitare:
 trasformazioni da residenziale a turistico‑ricettivo;
  diffusione di B&B e case vacanza;
 conversioni funzionali di immobili;
 frazionamenti immobiliari collegati al turismo.

Qualora le limitazioni assumessero carattere generale o eccessivamente restrittivo, potrebbero essere considerate incompatibili con il quadro normativo statale delineato dalla Corte.
5. La questione degli oneri urbanistici
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda il tema degli oneri di urbanizzazione.

La Corte ha chiarito che, nei mutamenti di destinazione d’uso verticali, non possono essere richiesti oneri di urbanizzazione primaria aggiuntivi, essendo dovuti esclusivamente gli oneri di urbanizzazione secondaria.

Per il Comune di Roma questo potrebbe comportare:
riduzione delle entrate derivanti dai cambi d’uso;
revisione dei meccanismi contributivi previsti nelle NTA;
 incremento del contenzioso amministrativo;
 richieste di restituzione o rideterminazione degli oneri.

L’effetto economico potenziale potrebbe essere significativo, considerata la dimensione del mercato immobiliare romano.
6. Il rapporto tra interesse pubblico e diritto di proprietà
La sentenza appare orientata a rafforzare la tutela del diritto di proprietà privata rispetto alla potestà conformativa della pianificazione urbanistica.

La Corte valorizza infatti il principio secondo cui il legislatore statale ha già operato un bilanciamento tra:
esigenze pubbliche di governo del territorio;
interessi privati connessi alla valorizzazione degli immobili.

Di conseguenza, Regioni e Comuni non possono alterare tale equilibrio introducendo discipline eccessivamente restrittive.
7. Possibili conseguenze sul contenzioso amministrativo
La pronuncia potrebbe determinare un significativo aumento del contenzioso urbanistico.

Privati, operatori immobiliari e professionisti potrebbero impugnare:
dinieghi comunali ai cambi d’uso;
prescrizioni urbanistiche restrittive;
 norme delle NTA considerate ostative;
  richieste economiche eccedenti gli oneri consentiti.

Anche alcune disposizioni già vigenti potrebbero essere oggetto di contestazione davanti ai TAR.
8. Il caso delle aree complesse e strategiche
La sentenza non elimina integralmente il potere urbanistico comunale.

Nelle aree soggette a:
 vincoli paesaggistici;
  tutela storico‑monumentale;
 piani attuativi;
 accordi urbanistici;
 programmi integrati;
 discipline ambientali speciali;
il Comune mantiene rilevanti poteri conformativi.

Ciò potrebbe riguardare anche aree strategiche e complesse della città, comprese le grandi aree di trasformazione urbana e gli ambiti oggetto di accordi pubblico‑privati.
9. Considerazioni finali
La sentenza n. 61/2026 della Corte costituzionale sembra segnare un punto di svolta nel rapporto tra disciplina statale e pianificazione urbanistica locale.

Il principio che emerge con maggiore forza è quello della prevalenza della normativa statale in materia di cambi di destinazione d’uso nelle aree urbanizzate.

Per Roma Capitale ciò potrebbe tradursi in:
 una revisione delle future NTA;
 una riduzione del potere restrittivo comunale;
 una maggiore liberalizzazione delle trasformazioni funzionali;
 un aumento del contenzioso urbanistico;
 un riequilibrio tra interesse pubblico e proprietà privata.

La sfida per il Comune sarà quella di costruire un sistema di regole capace di governare le trasformazioni urbane senza oltrepassare i limiti costituzionali individuati dalla Corte.


Sul tema del contributo straordinario la Corte si era già pronunciata favorevolmente contro la Regione Veneto nel 2016. Ci sono contraddizioni?

La domanda è fondata, perché effettivamente esiste una precedente giurisprudenza costituzionale — soprattutto la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2018 relativa alla Regione Veneto (e altre pronunce precedenti) — che aveva riconosciuto una certa legittimità al cosiddetto “contributo straordinario” urbanistico. Tuttavia il punto centrale è che le due questioni giuridiche non coincidono completamente.

Occorre distinguere tre piani diversi:

1. oneri di urbanizzazione ordinari;

2. contributo straordinario perequativo;

3. potere conformativo della pianificazione urbanistica.

La sentenza 61/2026 interviene soprattutto sul primo piano.
La Corte nel 2026 non sta dicendo che ogni forma di contribuzione economica sia illegittima.

Sta dicendo qualcosa di più specifico: nei cambi di destinazione d’uso disciplinati dall’art. 23-ter del DPR 380/2001, il legislatore statale ha già definito quali oneri siano esigibili, e le Regioni non possono alterare quel regime imponendo ulteriori oneri “ordinari” incompatibili con la disciplina statale.

Il precedente Veneto invece riguardava principalmente il “contributo straordinario” legato:

• a maggior valore urbanistico;

• a varianti urbanistiche;

• a premialità edificatorie;

• a trasformazioni eccezionali del territorio;

• alla perequazione urbanistica.

Sono due categorie giuridiche diverse.

Il contributo straordinario nasce dall’art. 16, comma 4, lett. d-ter del Testo Unico Edilizia ed è collegato all’incremento di valore generato da decisioni pubbliche discrezionali (varianti, cambi di indice, nuove capacità edificatorie, ecc.).

La Corte nel caso Veneto aveva sostanzialmente affermato che:
quando una trasformazione urbanistica produce una plusvalenza straordinaria privata grazie a una scelta pubblica, il legislatore può prevedere una compartecipazione pubblica a tale beneficio.

Questo è molto diverso dal semplice mutamento d’uso “semplificato” dentro tessuti urbanizzati disciplinato dall’art. 23-ter.  La sentenza 61/2026 invece sembra muoversi in una logica opposta:

il legislatore statale ha voluto liberalizzare e favorire i cambi d’uso ordinari negli edifici esistenti; quindi Regioni e Comuni non possono reintrodurre, sotto altra forma, barriere economiche generalizzate.

In altre parole: il contributo straordinario resta probabilmente legittimo; ma solo quando vi sia una vera trasformazione urbanistica generatrice di extra-valore; non quando si tratta di normali cambi d’uso che il legislatore statale ha voluto semplificare.

Questo è il punto chiave.

Per esempio:

• una variante urbanistica che trasforma un’area agricola in edificabile può ancora giustificare un contributo straordinario;

• un accordo urbanistico che attribuisce maggiore edificabilità pure;

• un grande programma di rigenerazione urbana anche;

ma:

• il cambio da ufficio a residenziale in area urbanizzata;

• il cambio tra categorie funzionali;

• il frazionamento interno semplificato;

potrebbero non consentire imposizioni economiche ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dal quadro statale.

Per questo la sentenza 61/2026 è potenzialmente problematica per molte future NTA comunali:

perché molti Comuni negli ultimi anni avevano usato:

• contributi;

• monetizzazioni;

• standard;

• compensazioni economiche;

come strumenti indiretti di controllo dei cambi d’uso.

La Corte ora sembra dire:

non potete svuotare la liberalizzazione statale mediante oneri impropri o limitazioni generalizzate.

Quindi il contrasto con il precedente Veneto è più apparente che reale: la Corte non ha smentito la legittimità del contributo straordinario in sé;

ha ristretto la possibilità di applicarlo ai cambi d’uso ordinari disciplinati dalla normativa statale.

Sul piano pratico, per Roma questo potrebbe avere un effetto molto rilevante:

Roma potrebbe ancora pretendere contributi straordinari:

• nelle varianti;

• negli accordi di programma;

• nei programmi integrati;

• nelle grandi trasformazioni;

ma avrebbe molte più difficoltà a imporli in modo generalizzato sui semplici cambi di destinazione d’uso negli edifici esistenti


La sentenza elimina il poteri dei comuni di pianificare il territorio?

La sentenza della Corte costituzionale n. 61/2026 non elimina il potere del Comune di pianificare il territorio e disciplinare le funzioni urbanistiche nei diversi tessuti urbani. L’ente locale continua infatti a poter stabilire quali destinazioni d’uso siano ammesse o escluse in specifiche zone della città, ad esempio vietando attività incompatibili nei centri storici oppure tutelando edifici di interesse pubblico o monumentale.
Il principio affermato dalla Corte sembra però diverso: una volta che il piano urbanistico abbia già individuato più destinazioni tra loro compatibili all’interno di un determinato tessuto urbanistico, i cambi d’uso tra tali funzioni non possono essere ostacolati mediante limitazioni generali o discrezionalità amministrative indeterminate.
Il Comune può quindi imporre condizioni motivate e tecniche — legate a standard, carichi urbanistici, tutela storica, paesaggistica o funzionale — ma non introdurre divieti generalizzati che svuotino la liberalizzazione prevista dall’art. 23-ter del DPR 380/2001.
In sintesi, il piano urbanistico conserva il potere di scegliere le funzioni compatibili nei diversi tessuti della città, ma non può impedire in modo generalizzato i passaggi tra destinazioni già considerate compatibili dalla stessa pianificazione.


Sentenza  61/2026 (ECLI:IT:COST:2026:61) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMOROSO – Redattore:  MARINI F. S.
Udienza Pubblica del 24/03/2026;    Decisione  del 24/03/2026
Deposito de˙l 30/04/2026;    Pubblicazione in G. U. 06/05/2026n.18
Norme impugnate:  Artt. 3, c. 1° e 2°, e 36, della legge della Regione Toscana 20/08/2025, n. 51.
Massime:
Atti decisi: ric. 38/2025
Pronuncia

SENTENZA N. 61

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, e 36, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 ottobre 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;

uditi l’avvocata dello Stato Adele Berti Suman per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato e depositato in data 24 ottobre 2025 (reg. ric. n. 38 del 2025), ha impugnato gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), per la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», e terzo, per la materia «governo del territorio», della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla norma interposta di cui all’art. 23-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105 (cosiddetto decreto Salva Casa).

Ad avviso del ricorrente, mentre l’art. 23-ter t.u. edilizia ha introdotto misure di semplificazione sia di ordine procedurale, sia di ordine economico, nelle procedure di mutamento di destinazione d’uso degli immobili, l’impugnata legge reg. Toscana n. 51 del 2025, e, in particolare, gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36, avrebbe, da un lato, disatteso la ratio della nuova disciplina statale, dall’altro, leso le singole disposizioni contenute nel medesimo art. 23-ter, con ciò determinando la violazione dei limiti della competenza regionale e invadendo quella statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché i principi fondamentali relativi al governo del territorio.

2.– Con un primo motivo di ricorso – assume il ricorrente – la Regione Toscana, pur dichiarando nel preambolo di tale legge regionale di voler adeguare la propria normativa alle nuove disposizioni del t.u. edilizia, con l’impugnato art. 3, comma 2, ne avrebbe in realtà eluso la ratio, ovverosia quella di semplificare i procedimenti di mutamento di destinazione d’uso sia di tipo “orizzontale”, interni cioè alla stessa categoria funzionale di cui al citato art. 23-ter, comma 1, indicati nelle lettere a) residenziale, a-bis) turistico ricettiva, b) produttiva e direzionale, c) commerciale e d) rurale, sia di tipo “verticale”, intervenienti cioè tra diverse categorie funzionali, purché ricadenti nelle zone A), B) e C) di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Nell’ambito dell’art. 23-ter t.u. edilizia, i mutamenti “orizzontali” sono sempre ammessi, ferma restando la possibilità per i comuni di prevedere particolari condizioni nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, mentre i mutamenti “verticali” sono sempre ammessi senza obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale o vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi, di cui al d.interm. n. 1444 del 1968. L’unica condizione richiesta è quella del pagamento dei soli oneri di urbanizzazione secondaria, escludendo quelli di urbanizzazione primaria.

Ad avviso dell’Avvocatura generale, il legislatore statale avrebbe inteso precludere nei mutamenti di destinazione d’uso “verticale” la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria, in quanto, afferendo detti mutamenti a zone già urbanizzate e, dunque, connotate dalla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, porre a carico del richiedente gli oneri relativi al mutamento di destinazione d’uso si tradurrebbe in una duplicazione ingiustificata. Discorso diverso varrebbe, invece, per gli oneri di urbanizzazione secondaria che, corrispondendo all’impatto sociale della nuova destinazione urbanistica degli immobili, non potrebbero mai dar luogo a una duplicazione di oneri.

Tale interpretazione dell’art. 23-ter sarebbe confermata – ad avviso del ricorrente – dalle «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)», pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 30 gennaio 2025, a norma delle quali, per l’appunto, non è dovuto, nei mutamenti di destinazione d’uso verticali, il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria (punto 2.1.).

Rispetto alla normativa statale, i cui punti qualificanti sono, pertanto, la semplificazione del procedimento e la riduzione degli oneri per il richiedente, il legislatore regionale, da un lato, avrebbe escluso l’obbligo del reperimento di aree per servizi di interesse generale e di parcheggi, conformemente alle previsioni statali, dall’altro, però, nell’introdurre, tra l’altro, il comma 2-bis all’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, avrebbe mantenuto ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, dunque, l’obbligo per il richiedente il mutamento di destinazione d’uso di pagare sia gli oneri di urbanizzazione primaria sia quelli di urbanizzazione secondaria.

Quindi, nel ritenere immutata la disciplina previgente in punto di oneri di urbanizzazione, la disciplina della Regione Toscana non si conformerebbe a quella statale, ma ne tradirebbe espressamente la ratio di semplificazione e agevolazione dei mutamenti di destinazione d’uso su tutto il territorio nazionale, con ciò interferendo sia con la competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sia con quella concorrente relativa al governo del territorio.

3.– Con un secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia un ulteriore contrasto tra l’art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata e l’art. 23-ter t.u. edilizia. Quest’ultimo ha inteso circoscrivere il potere dei comuni, in ordine ai mutamenti di destinazione d’uso, alla apposizione nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica di mere condizioni quali misure di contingentamento delle relative richieste, finalizzate a preservare l’assetto, lo sviluppo armonico del territorio e una distribuzione equilibrata dei carichi insediativi. Tali condizioni non potrebbero mai tradursi in limitazioni discriminatorie, se non a costo di stravolgere la ratio del nuovo art. 23-ter.

Alla luce di tali considerazioni, la previsione dell’impugnato art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025 che, introducendo il comma 2-ter dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, conferisce la possibilità ai comuni di apportare oltre a specifiche condizioni, anche limitazioni in relazione ai mutamenti di destinazione d’uso, violerebbe il novellato art. 23-ter t.u. edilizia. Detta norma a più riprese, relativamente ai mutamenti di destinazione d’uso, ricorre a formulazioni del tipo «[s]ono […] sempre ammessi» o «è sempre consentito», sottolineando la volontà del legislatore statale di fissare standard comuni sull’intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra le esigenze del singolo, afferenti al diritto di proprietà, e gli interessi pubblici connessi al governo del territorio.

Pertanto, la disposizione regionale impugnata violerebbe sia l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sia l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia del governo del territorio.

4.– Con una terza censura il ricorrente lamenta, infine, che il legislatore regionale, negli impugnati artt. 3, comma 1, e 36 abbia inciso anche sul regime transitorio. L’art. 36, in particolare, inserisce l’art. 252-septies nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, prevedendo, da un lato, che al fine di garantire la sostenibilità dei mutamenti di destinazione d’uso in rapporto alle specificità territoriali la nuova disciplina trovi applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte dei comuni, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e, dall’altro, che detta variante sia approvata entro due anni dalla data di entrata in vigore della impugnata legge reg. Toscana n. 51 del 2025. La censura di illegittimità costituzionale è estesa dal ricorrente all’art. 3, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui, nel sostituire l’alinea del comma 2 dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, prevede che rimanga fermo «quanto previsto dall’art. 252 septies», al fine di ribadire il differimento dell’applicazione delle semplificazioni in materia di mutamento di destinazione d’uso “verticale” all’avvenuta emanazione della pertinente regolamentazione comunale.

Ad avviso del ricorrente, ciò contrasterebbe con l’art. 23-ter, comma 3, t.u. edilizia in base al quale «[l]e regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere ulteriori livelli di semplificazione».

Il contrasto risulterebbe palese confrontando la previsione statale concernente l’immediata efficacia della nuova disciplina, avente applicazione diretta, e il differimento della sua efficacia per un tempo non superiore a due anni, disposto dalla disciplina regionale, così da consentire ai Comuni di valutare, sotto il profilo urbanistico, i cambi di destinazione d’uso richiesti, adeguando conseguentemente i propri strumenti di pianificazione territoriale. Ne conseguirebbe un ulteriore vulnus ai limiti costituzionali delle competenze regionali e la necessità di ripristinare il corretto ordine delle competenze statali, tanto in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, quanto in riferimento al governo del territorio.

5.– La Regione Toscana si è costituita in giudizio, contestando tutte le doglianze.

Quanto alla evidenziata divergenza in punto di oneri di urbanizzazione, la Regione resistente ha affermato che l’art. 23-ter t.u. edilizia si limiterebbe a confermare la debenza degli oneri di urbanizzazione secondaria e nulla direbbe sugli oneri di urbanizzazione primaria, escludendone espressamente solo alcuni, quali il reperimento di aree da destinare a servizi di interesse generale e la dotazione di parcheggi. Qualora, dunque, fosse stata intenzione dello Stato sottrarre i mutamenti di destinazione d’uso “verticale” anche all’obbligo della corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria, il legislatore lo avrebbe esplicitato, così come ha fatto per le aree destinate a servizi di interesse generale e per i parcheggi, nulla potendosi dedurre, in senso contrario, dal solo riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria.

Ad avviso della resistente, inoltre, gli oneri di urbanizzazione non andrebbero confusi con le opere, in quanto, costituendo un corrispettivo che il concessionario deve pagare anche indipendentemente dalle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere, potrebbe essere utilizzato anche per interventi di manutenzione, adeguamento e potenziamento di opere già esistenti.

Peraltro, nonostante il legislatore statale abbia premesso che oggetto della disciplina siano i cambi di destinazione d’uso “senza opere”, dunque senza aumento del carico urbanistico, neppure può escludersi in radice che alcuni incrementi possano verificarsi, anche in ragione dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 ottobre 2016, che li prevede espressamente pure in caso di mutamenti di destinazione d’uso degli immobili (Allegato A, voce 5, «Carico urbanistico»). In tali, sia pur residuali, eventualità sarebbe illogico e ingiustificato sottrarre ai comuni gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria.

Con un secondo ordine di argomenti la Regione Toscana assume che l’art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata, nel prevedere la possibilità per gli enti locali di apporre condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, non contrasterebbe con l’art. 23-ter t.u. edilizia, il quale, solo apparentemente circoscriverebbe la possibilità di apportare mere «condizioni», intendendo invero, ricomprendere con tale locuzione anche le «limitazioni».

Ciò risulterebbe evidente dalle citate Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del d.l. n. 69 del 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si evidenzia che le «condizioni» possono rivestire una triplice finalità, tra le quali quella appunto di limitare, in relazione a specifiche e motivate esigenze, l’operatività della legge statale. Sempre in dette Linee guida si prevederebbe che i poteri pianificatori degli enti locali in materia di destinazioni territoriali possano estrinsecarsi nella imposizione di «condizioni, limitazioni o divieti», con esclusione delle sole limitazioni o restrizioni arbitrarie. Da ciò la resistente deduce una piena conformità della legge regionale impugnata a quanto previsto dal legislatore statale all’art. 23-ter t.u. edilizia.

La Regione Toscana, infatti, avrebbe inteso solo chiarire meglio quale siano le facoltà degli enti locali in materia di mutamenti di destinazione d’uso e non anche comprimere le misure di semplificazione introdotte dal legislatore statale.

Anche in relazione alla terza censura, la Regione Toscana ne contesta la fondatezza.

Secondo la resistente, lo spirito di liberalizzazione che è alla base della nuova disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso deve coniugarsi con il rispetto delle condizioni poste dagli strumenti urbanistici comunali in quanto, ove si ritenesse invece che le disposizioni statali siano di immediata applicazione, anche in deroga alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e senza la mediazione da una disciplina transitoria, ciò finirebbe per determinare un grave squilibrio nell’assetto dei centri urbani.

Del resto – osserva la Regione – la previsione della possibilità, per gli enti locali, di apportare limitazioni e condizioni alla disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, non può che richiedere un tempo adeguato affinché i comuni, unici enti in grado di poter apprezzare la sostenibilità degli interventi sul territorio, possano provvedere ad apportare le suddette limitazioni.

La ratio del regime transitorio apparirebbe così imprescindibile per tutelare l’autonomia comunale nell’attività pianificatoria urbanistica e il termine massimo di due anni non potrebbe che ritenersi congruo per consentire ai comuni di apportare le varianti di adeguamento.

Conseguentemente, anche con riferimento all’art. 3, comma 1, e all’art. 36 della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, la Regione avrebbe legiferato conformemente all’art. 23-ter t.u. edilizia e, quindi, non avrebbe violato l’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost.

6.– Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, nelle quali hanno riepilogato le proprie difese e hanno insistito nelle loro conclusioni.

Nel corso dell’udienza pubblica, il difensore della Regione Toscana ha rilevato che, nell’ipotesi in cui questa Corte ritenesse fondata la terza doglianza esposta dal ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 36 dell’impugnata legge regionale, contenente la disciplina transitoria, non potrebbe che sospendere il giudizio e rimettere davanti a sé la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia, nella parte in cui prevede la diretta applicabilità delle nuove disposizioni statali sul mutamento di destinazione d’uso, per violazione dell’art. 3 Cost. Ad avviso della resistente, la norma statale, così interpretata, sarebbe costituzionalmente illegittima per disparità di trattamento e per irragionevolezza.

Considerato in diritto

7.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 38 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., quest’ultimo in relazione ai principi fondamentali in materia «governo del territorio», dettati dalla norma interposta di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia.

8.– Con una prima censura, il ricorrente si duole della divergenza tra l’art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata e la norma statale interposta di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia, relativamente agli oneri di urbanizzazione dovuti nell’ipotesi di cambiamento di destinazione d’uso “verticale”, operante tra diverse categorie funzionali. La norma statale, infatti, per tali mutamenti di destinazione d’uso, stabilisce che non sussiste l’obbligo di reperimento di aree per servizi di interesse generale e per parcheggi e si limita a porre a carico del richiedente il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria. Ad avviso del ricorrente, la legge statale avrebbe implicitamente escluso gli oneri di urbanizzazione primaria, mentre la disposizione regionale ha mantenuto ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della precedente legge reg. Toscana n. 65 del 2014 e, con essa, l’obbligo, per il richiedente il mutamento di destinazione d’uso, di pagare sia gli oneri di urbanizzazione primaria sia quelli di urbanizzazione secondaria.

La norma regionale impugnata non si conformerebbe, pertanto, a quella statale e, anzi, ne tradirebbe la ratio di semplificazione e agevolazione dei mutamenti di destinazione d’uso su tutto il territorio nazionale, con ciò interferendo sia con la competenza statale esclusiva nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», sia con la potestà legislativa concorrente nella materia «governo del territorio».

Secondo la Regione Toscana non vi sarebbe, invece, alcuna apprezzabile divergenza tra le due disposizioni. L’art. 23-ter t.u. edilizia si limiterebbe infatti a confermare la debenza degli oneri di urbanizzazione secondaria senza nulla prevedere sugli oneri di urbanizzazione primaria, escludendone espressamente solo alcuni, quali il reperimento di aree da destinare a servizi di interesse generale e la dotazione di parcheggi.

Ad avviso della resistente, qualora fosse stata intenzione del legislatore statale sottrarre i mutamenti di destinazione d’uso “verticale” all’obbligo della corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria, il legislatore lo avrebbe previsto espressamente.

9.– La questione, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

Va premesso, sul punto, che la disciplina degli oneri di urbanizzazione rientra nella materia dell’edilizia, confluita, unitamente all’urbanistica, nella materia «governo del territorio», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Questa Corte ha già ascritto la disciplina relativa ai titoli edilizi ai principi fondamentali della predetta materia (sentenze n. 90 del 2023 e n. 24 del 2022). Ad essa accede, condividendone la natura, quella relativa agli oneri di urbanizzazione connessi al rilascio o alla formazione di tali titoli.

Occorre ricordare che – secondo la giurisprudenza costituzionale – gli oneri di urbanizzazione sono corrispettivi di diritto pubblico volti a compensare la collettività del nuovo carico urbanistico, quale maggiore dotazione di servizi che l’opera assentita andrà a generare (sentenza n. 247 del 2020). Il principio di onerosità del titolo abilitativo è stato introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e più diffusamente è stato disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per edificabilità dei suoli). Si è imposto, a carico di chi richiede il permesso di costruire, un costo di costruzione e, appunto, gli oneri di urbanizzazione, distinti in oneri di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete di distribuzione di energia elettrica e gas, ecc.) e in oneri di urbanizzazione secondaria (servizi per la collettività, asili nido e scuole per l’infanzia, mercati, chiese, impianti sportivi, strutture sanitarie, ecc.).

I primi sono dovuti in ragione di un aumento del carico urbanistico che deriva dalla edificazione di una nuova costruzione o da una modifica di destinazione d’uso di un immobile preesistente e possono corrispondere anche a una maggiore intensità del carico urbanistico apportato dalla nuova edificazione sui servizi preesistenti. I secondi costituiscono, invece, il costo “sociale” del nuovo insediamento sul territorio, corrispondente all’aumento dei servizi secondari resi indefettibili dalla nuova edificazione e dal presumibile aumento della domanda di quei servizi nel territorio di riferimento.

La determinazione degli oneri, anche in quanto correlata alla misura degli standard, non può che essere regolata da un criterio di uniformità sull’intero territorio nazionale, così come non può che essere disciplinata in modo uniforme la deroga o la riduzione dell’importo previsto, anch’essa in forza di una norma di principio che si impone alla legislazione regionale di dettaglio (sentenze n. 247 del 2020, n. 231 del 2016 e n. 13 del 1980) o con la previsione della realizzazione delle opere di urbanizzazione in luogo del versamento dei relativi oneri.

La doglianza del Presidente del Consiglio dei ministri afferisce agli oneri dovuti per il cambio di destinazione d’uso “verticale”, che il legislatore statale esonera dall’obbligo del reperimento di aree per servizi generali e per parcheggi, salvaguardando solo l’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria. È evidente che la norma impugnata, nel disciplinare i soli oneri di urbanizzazione secondaria, esclude implicitamente quelli primari. Interpretazione, quest’ultima, che trova conferma anche nelle più volte richiamate Linee Guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che trova la sua ratio nella circostanza che i mutamenti di destinazione d’uso, cui fa riferimento il legislatore, avvengono in zone urbanizzate e nelle quali le opere di urbanizzazione primaria sono, dunque, già state realizzate.

L’impugnato art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nell’introdurre, tra l’altro, il comma 2-bis all’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, ha, invece, stabilito che «[r]esta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge». Inciso, questo, che, in contrasto con la menzionata normativa statale, consente ai comuni di imporre, ai fini del mutamento di destinazione d’uso “verticale”, la debenza anche degli oneri di urbanizzazione primaria. Per tale profilo, e limitatamente alla previsione di detto inciso, la norma regionale impugnata viola la competenza statale nella materia «governo del territorio» ed è, dunque, costituzionalmente illegittima.

10.– La seconda censura del Presidente del Consiglio dei ministri riguarda il comma 2-ter dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, introdotto anch’esso dall’art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, il quale prevede la possibilità per i comuni di stabilire, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, specifiche «condizioni e limitazioni» ai mutamenti di destinazione d’uso “verticale”.

Secondo il ricorrente, la disposizione contrasterebbe con l’art. 23-ter t.u. edilizia che fa riferimento alle sole «condizioni» e non anche alle «limitazioni».

Anche tale questione, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

Il riferimento, da parte del legislatore regionale, alle «limitazioni», oltre che alle «condizioni», non dà luogo – come sostenuto dalla difesa regionale – a una mera endiadi, priva di valenza normativa, ma deve essere inteso come il riconoscimento di un più intenso e incisivo potere pianificatorio dei comuni.

Va considerato che – come ancora indicato dalle citate Linee guide del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – il potere pianificatorio dei comuni si articola tra «condizioni, limitazioni o divieti» (punto 2.1.), alludendo a una diversa intensità del potere dell’amministrazione comunale di incidere sul diritto di godimento della proprietà privata. Pur trattandosi di concetti parzialmente sovrapponibili, le «condizioni» fanno riferimento a misure a carattere specifico e non ostativo, che riguardano in modo oggettivo l’intero territorio comunale e costituiscono «un meccanismo di flessibilità che consente all’ente locale di tenere conto delle esigenze concrete di ordinato assetto del territorio». Per esempio, rappresenta una condizione quella che consente il mutamento di destinazione d’uso “verticale” di una singola unità immobiliare soltanto in conformità alla forma di utilizzo prevalente dell’immobile. Le «limitazioni» costituiscono un concetto tendenzialmente più ampio e invasivo, da parte dell’attività pianificatoria dei comuni, e hanno un’incidenza più intensa sul diritto di proprietà. Per esempio, rappresenta una limitazione quella che impedisce il mutamento di destinazione d’uso di interi immobili in relazione a frazioni di territorio, o che riconosce una discrezionalità più estesa all’amministrazione.

L’art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, che ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, è dunque costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e limitazioni», per violazione dei principi fondamentali nella materia «governo del territorio».

11.– La terza e ultima censura ha a oggetto gli artt. 3, comma 1, e 36 della impugnata legge reg. Toscana n. 51 del 2025. L’art. 36, nell’inserire il comma 252-septies nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, ha introdotto una disciplina transitoria, differendo e condizionando l’applicazione dell’art. 23-ter t.u. ediliziaall’approvazione, da effettuarsi entro due anni da parte dei comuni, di un’apposita variante di adeguamento dei loro strumenti di pianificazione urbanistica, o di una specifica disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni al potere di disporre il mutamento di destinazione d’uso di immobili. La doglianza è estesa dal ricorrente all’art. 3, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui, nel sostituire l’alinea del comma 2 dell’art. 99 della legge regionale n. 65 del 2014, prevede che resta fermo «quanto previsto dall’art. 252 septies», con il medesimo scopo di differire l’applicazione delle semplificazioni in materia di mutamento delle destinazioni d’uso all’avvenuta emanazione della pertinente regolamentazione comunale.

Ad avviso del ricorrente, le menzionate previsioni regionali contrasterebbero tanto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), in relazione alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», quanto con l’art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento alla materia «governo del territorio», per violazione della norma interposta di cui sempre all’art. 23-ter t.u. edilizia, nella parte in cui stabilisce, al comma 3, che «le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere ulteriori livelli di semplificazione».

12.– Detta questione, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

Secondo la Regione Toscana, la norma statale, nel prevedere che rimane ferma «la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni» (formula che figura nei nuovi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera c, numero 1, del d.l. n. 69 del 2024, come convertito), avrebbe implicitamente considerato la possibilità di un periodo transitorio per consentire ai comuni di effettuare un apprezzamento preventivo della situazione del territorio, finalizzato a valutare l’impatto urbanistico dei cambi di destinazione d’uso.

Se così non fosse, la norma interposta statale sarebbe costituzionalmente illegittima per disparità di trattamento, in quanto tratterebbe in modo diverso coloro che hanno richiesto la modifica della destinazione d’uso prima della delibera del Comune che fissa le condizioni, e coloro i quali la richiedono successivamente. La norma statale sarebbe, altresì, priva di ragionevolezza perché, da un lato, salvaguarderebbe il potere pianificatorio dei comuni, ma, dall’altro, prevedrebbe la diretta applicabilità della norma stessa, prima che quel potere di pianificazione possa essere esercitato.

Questa Corte osserva che il contrasto tra la normativa statale, che ha senz’altro rango di principio fondamentale, e quella regionale è del tutto evidente. L’applicazione diretta, senza la necessità di una disciplina transitoria, è prevista espressamente dalla legge statale e risponde alla logica della semplificazione che connota la modifica normativa.

L’applicazione diretta, diversamente dall’attività di mera esecuzione, si rivolge, infatti, a tutti i soggetti dell’ordinamento e non solo alla pubblica amministrazione comunale. La disposizione è, dunque, direttamente e immediatamente operante anche nei confronti dei privati (sentenza n. 72 del 2025), senza necessità di un differimento per consentire ai comuni di modificare la propria potestà pianificatoria.

Peraltro, la normativa statale interposta non può ritenersi irragionevole o causa di disparità di trattamento, posto che il legislatore si è preoccupato, al contempo, di imporre la sua immediata applicabilità e di consentire, comunque, un successivo intervento dei comuni a valere pro futuro, conformemente ai principi generali.

Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, comma 1, limitatamente alle parole «dall’articolo 252 septies e», e 36 della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, per violazione dell’art. 23-ter t.u. edilizia, quale norma interposta ai sensi dell’art. 117, terzo comma Cost, che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia «governo del territorio».

13.– Sono assorbite, per tutte le norme impugnate nel presente giudizio, le censure relative alla violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera m), Cost., che riserva allo Stato la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all’art. 99 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), limitatamente alle parole «Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.»;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «e limitazioni»;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «dall’articolo 252 septies e», e 36, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



NUOVE NTA PESANTI OSSERVAZIONI DELLA SOVRINTENDENZA

La sovrintendenza ha avanzato pesanti osservazioni alle nuove NTA al momento in fase di recepimento delle osservazioni.
Quali  strumenti puo’ utilizzare il comune per affrontare la situazione?
A) conflittuale potrebbe procedere ignorando le osservazioni e la sovrintendenza potrebbe promuovere un ricorso al Tar.
Ma significherebbe uno scontro dagli esiti non prevedibili
B) conciliativo, ma la presa di posizione lascia pochi spazi di accordo.
Soprattutto c’e’ la questione della variante generale che il tar difficilmente contesterebbe alla sovrintendenza….
Il sindaco ha forse un po’ sottovalutati i messaggi che gli aveva mandato la sovrintendenza.
Nel merito delle osservazioni, ma sarebbe piu’ giusto chiamarle prescrizioni, e’ complesso prendere una posizione netta.
Certo si pone un problema di ruoli dell’assemblea comunale che praticamente all’unanimità ha varato le nuove nta ed un organismo che sostanzialmente viene a sistituirsi alla assemblea popolare.
Ma qui si ripresenta un problema di ordine generale basato sull’equilibrio dei poteri che solo dovrebbe garantire la scelta piu’ corretta.
La legge attribuisce questo ruolo di controllo e tutela del patrimonio storico ambientale monumentale alle sovrintendenze…..certo non si possono prevaricare le proprie competenze.

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LA PRIMA RIUNIONE DOPO L’APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  DELLA DELIBERA CON LE NUOVE NTA

ORA LE NUOVE NTA VERRANNO PUBBLICATE E SARANNO POSSIBILI OSSERVAZIONI CHE SARANNO OGGETTO DI ESAME E  EVENTUALI CONTRODEDUZIONI

 

 

 

UN PRIMO ESAME DELLA VARIANTE DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG DI ROMA CAPITALE:

DIECI PROFESSIONISTI DI ALTO LIVELLO INSIEME ALL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA DI ROMA CAPITALE , VALUTANO NOVITA’  E IMPOSTAZIONE GENERALE

 


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Emendamenti 


La proposta adottata in giunta




I PRECEDENTI DIBATTITI DI VISIONEROMA 




LE NUOVE NTA DEL PRG: IDEE ED ESPERIENZE A CONFRONTO

(4 Luglio 2024)

 

 

VISIONEROMA SI PROPONE INNANZITUTTO LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DI  SCELTE IMPORTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE ED UNA LORO VALUTAZIONE CON PROFESSIONISTI  DEL SETTORE  CONFRONTANDOLE CON ALTRE ESPERIENZE
Dopo 15 anni dalla entrata in vigore del PRG, la bozza delle nuove Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG

Dopo 15 anni dalla entrata in vigore del PRG, il 13 giugno scorso la Giunta Capitolina di Roma (la Giunta Comunale) ha licenziato la bozza delle nuove Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG. Per poter entrare in vigore le nuove NTA dovranno essere oggetto di delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale (l’Assemblea Capitolina), di osservazioni da parte del pubblico, delle relative controdeduzioni e di delibera di approvazione definitiva sempre da parte del Consiglio Comunale.

Le lnuove NTA intendono perseguire i seguenti obiettivi:

  • Semplificazione nell’attuazione urbanistica: adeguamento delle categorie d’intervento alla normativa nazionale e regionale – (art. 9), introduzione del permesso di costruire convenzionato (art. 12) e semplificazione dell’attuazione in Città Storica e consolidata (artt. 25 – 49), ad esempio mediante l’eliminazione del vincolo dei 60 posti letto massimi per le strutture alberghiere previsto in Città Storica o la possibilità di trasformare in strutture alberghiere edifici che abbiano il 70% degli immobili adibiti ad attività di affittacamere o case vacanze;
  • Semplificazione dei cambi di destinazione d’uso: riduzione delle categorie funzionali, inserimento della funzione logistica e maggiore flessibilità nel cambio di destinazione d’uso – art. 6;
  • Housing sociale, Student housing e Senior housing: accrescimento della quota di residenze a canone calmierato, student e senior housing attraverso programmi urbanistici; – modifica artt. 6, 22 e 45;
  • Immobili dismessi: disciplina ad hoc per favorire la riqualificazione edilizia e di contrasto agli immobili degradati – modifica art. 21 e introduzione artt. 21bis e 21 ter;
  • Aggiornamento della Carta per la Qualità (art. 16 e modifica elaborati).

Dopo la devoluzione dei poteri urbanistici dalla Regione Lazio al Campidoglio, avvenuta alla fine del 2022, la modifica delle Nta è diventata competenza esclusiva di Roma Capitale.

In relazione alle periferie, visto  che dei 192 Print (programmi integrati) previsti del Prg solo uno è in attuazione, si permette di intervenire in modalità diretta o con permesso di costruire convenzionato fino a 12mila mq (innalzati a 25mila nei tessuti per attività) in ogni Print, il che è consentito oggi solo in alcuni casi.

Sostegno anche allo sviluppo del social housing per cui si definisce l’inserimento degli alloggi sociali (comprensivi di student e senior housing) come standard aggiuntivi di cui al Dm 22/04/2008, insediabili nelle aree a servizi e si introduce l’housing tra le funzioni ammesse nell’ambito della cessione compensativa.

Si semplificano i cambi di destinazione d’uso con la riduzione da 7 a 5 delle categorie funzionali: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale, rurale rendendo sempre possibile il cambio di destinazione d’uso all’interno delle categorie funzionali a meno di specifiche prescrizioni di tessuto.

Viene superato il vincolo del mix funzionale fino a 5mila mq negli ambiti di destinazioni residenziali nella città consolidata.

Per incentivare il rinnovo edilizio l’articolo 21 viene modificato e si introduce un articolo speciale, il 21bis, per contrastare il diffondersi di edifici abbandonati, che producono degrado e insicurezza: in questi casi l’Amministrazione potrà intimare alla proprietà di intervenire con progetti incentivati di rigenerazione urbana ma potrà anche sanzionarne l’inerzia intervenendo in danno e bloccando i cambi di destinazione.

Incentivata poi la cessione delle aree a servizi pubblici abbandonate, in cui non sono stati realizzati servizi o aree verdi attrezzate.

In sostituzione dell’esproprio si incentiva il riconoscimento perequativo per superare lo stallo nei procedimenti e favorire l’acquisizione e la dotazione di aree destinate a servizi pubblici per la collettività attraverso la modifica dell’articolo 22 delle Nta.

Si permette inoltre di intervenire in queste aree anche al privato attraverso la forma del Ppp (partenariato pubblico-privato), con la possibilità di avanzare proposte di realizzazione e gestione di servizi assimilabili a quelli pubblici previo convenzionamento con l’amministrazione e cessione al termine della convenzione, se non rinnovata.

Per le aree a verde private si consente di ridurre la dotazione di parcheggi nei pressi di nodi del trasporto pubblico su ferro fino all’80 per cento.

Nella città storica, per le strutture alberghiere viene eliminato il limite di 60 posti letto massimi e si favorisce la conversione degli immobili che abbiano il 70 per cento della struttura adibito ad attività di affittacamere o case vacanze in strutture alberghiere, così da fornire una densificazione dell’offerta di ricettività incrementandone la qualità.

Quanto, invece, alla Carta per la qualità, novità sull’elaborato del Prg che riporta tutti gli immobili e le aree urbane sottoposti a uno speciale regime di tutela individuato da Roma Capitale, autonomo rispetto agli altri vincoli statali e definito in accordo con la Sovrintendenza di Roma Capitale: con il suo aggiornamento si recepiscono le novità intercorse dal 2008 (è la prima volta che accade dopo l’approvazione del Prg), si introducono nuovi immobili da tutelare (villini storici del I e II Municipio) e si eliminano quelli per i quali non è più giudicato necessario uno specifico regime di tutela.”

Nel dettaglio la proposta prevede: la perimetrazione di 246 nuovi villini individuati, 113 nel I municipio e 133 nel II, sui quali non sarà più possibile mettere mano senza il via libera preventivo della Sovrintendenza capitolina. C’è poi l’aggiornamento di circa 1.000 elementi di preesistenze archeologico-monumentali di cui 91 eliminati e 170 nuovi inseriti, nonché quello di elementi riconosciuti come «Edifici balneari storici con valore architettonico» ed «Edifici balneari con valore testimoniale», sulla base del Piano di utilizzazione degli arenili: 13 elementi lavorati di cui 7 stralciati per favorire la rigenerazione degli stabilimenti. Previsto infine lo stralcio di oltre 300 immobili a seguito di istanze di parte, recepimento di trasformazioni urbanistiche, valutazioni congiunte con Sovrintendenza capitolina: immobili che non possedevano caratteristiche da tutelare e che possono ora essere liberamente trasformati.


Osservazioni avanzate da alcune associazioni 

Viene osservato da alcune associazioni che le modifiche proposte, non prevedono disposizioni normative in tema di rigenerazione urbana la cui modifica è tra l’altro oggetto di discussione in sede parlamentare (vedi sotto ddl Gasparri).

In particolare non si coglie l’occasione di superare il dualismo normativo tra legge regionale e PRG che rende faticosa e complicata la gestione delle attività di rigenerazione urbana da parte degli uffici comunali.

Si osserva inoltre che mancano disposizioni per l’individuazione degli ambiti territoriali in cui intervenire con i programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2 della legge 7/2017 che rappresentano uno strumento di trasformazione urbana più efficace di quanto siano stati fino ad oggi i programmi integrati o di recupero urbano previsti dal PRG.

Non viene modificata la normativa per avviare realmente e su ampia scala la rigenerazione urbana del tessuto consolidato.

Altre associazioni auspicano invece scelte normative più restrittive.

L’incontro sarà occasione per discuterne anticipando quanto avverrà  in sede di discussione assembleare.


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Maurizio Veloccia

Assessore all’Urbanistica. 43 anni, ingegnere elettronico ed esperto di sistemi informativi e di comunicazione, ha ricoperto l’incarico di vicecapo di Gabinetto alla Regione Lazio. Già Presidente dell’XI Municipio dal 2013 al 2016 è risultato, in occasione delle ultime elezioni amministrative per il Comune di Roma, il secondo candidato più votato nella lista del Partito Democratico. Ha lavorato come consulente aziendale e project manager per diverse aziende.


 

 Luca Ribichini

Architetto dal 1989, Già Vicepreside della Facoltà di Architettura di Roma “Sapienza”, professore in Disegno dell’Architettura nel corso di laurea  U.E., svolge inoltre attività di insegnamento presso il  dottorato di Storia Disegno e restauro (DiSDRA) e in due Master  della Sapienza di II° livello: in Progettazione Architettonica Impianti Sportivi, e in Progettazione degli Edifici per il Culto.

E’ presidente del comitato cultura della Casa dell’architettura di Roma.

Ha studiato  e lavorato  in studi internazionali di architettura, quali il Taller de Arquitectura di Ricardo Bofill a Barcellona in Spagna,  e lo studio di Paolo Portoghesi.

Dal 2007 al 2017 è stato nominato da Papa Benedetto XVI,  componente della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede,  presso il Vaticano (presieduta dal prof. Antonio Paolucci).

Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali di architettura, tra i più significativi si ricordano:

nel 2015 riceve insieme  a Flavio Mangione  la Medaglia di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica  Italiana Sergio Mattarella per la ricerca e la cultura per la Mostra “Giuseppe Terragni a Roma 2015”

Nel maggio  2018 riceve la Medaglia d’argento alla Triennale dell’Architettura svoltasi a Sofia (Bulgaria), insieme a Flavio Mangione e Attilio Terragni,  per il libro Giuseppe Terragni a Roma, Interarch 2018 premio speciale.

Autore di quattro monografie e più di 60 pubblicazioni scientifiche.

 


Giovanni Verga

È ingegnere libero professionista e, dalla laurea conseguita presso il Politecnico di Milano ha svolto attività professionale in edilizia ed urbanistica.
Ha ricoperto incarichi politico-amministrativi: Consigliere e Assessore della Regione Lombardia dal 1980 al 1995; Assessore alla Cultura in Provincia di Milano dal 1999 al 2001; Assessore all’Urbanistica dal 2001 al 2006 e alla Casa e Demanio dal 2006 al 2011 del Comune di Milano.
È stato: Presidente della Fondazione Stelline, Presidente del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano (triennio 1998-2000 e 2018-2021) , Direttore del Giornale dell’Ingegnere. Docente presso il Politecnico di Milano nei corsi di aggiornamento in urbanistica e presso l’Università Bicocca al Master di Risorse Ambientali.
Ha pubblicato libri e saggi sui temi della Città e del territorio.
Ha coordinato il tavolo di lavoro di Assoimmobiliare per la nuova legge urbanistica nazionale.

È coordinatore del CODE (Comitato degli Esperti) per la revisione del Piano Territoriale della Regione Lombardia.

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