IMPIANTI SPORTIVI UNA PROPOSTA PER IL COMUNE GABRIELE GANDELLI

 

SQUILIBRIO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ROMA CAPITALE

 

PROPOSTA DI SOLUZIONE

 

La gestione (data in concessione) degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale presenta rilevanti squilibri che, in questa sede, appare superfluo elencare essendo ben noti.

 

Una possibile, conveniente e praticabile soluzione potrebbe essere la seguente.

 

Gli obiettivi da perseguire possono così essere individuati:

– consentire il proseguimento dell’attività degli impianti;

– sollevare Roma Capitale dalla gestione diretta dei rapporti con i concessionari;

  • sollevare Roma Capitale dagli oneri derivanti dalle garanzie prestate al sistema bancario;
  • mantenere in capo a Roma Capitale il controllo del rispetto delle condizioni di esercizio dell’impianto e delle finalità pubbliche.

 

Dati gli obiettivi, si ritiene di escludere per ragioni ben note:

  • la gestione diretta degli impianti da parte di Roma Capitale;
  • – la costituzione di una società a partecipazione comunale (maggioritaria, o minoritaria che sia) a cui affidare la gestione degli impianti; –
  • la cessione ai privati degli impianti e/o di diritti reali su di essi (1) .

 

Considerati obiettivi ed esclusioni, una possibile soluzione potrebbe quindi essere:

 

lattribuzione degli impianti sportivi e del complesso delle attività e delle passività ad essi afferenti ad un patrimonio separato”, mediante conferimento della proprietà degli impianti, delle concessioni, dei crediti, dei debiti e delle garanzie, ad una particolare tipologia di fondo comune di investimento immobiliare di tipo istituzionale” (2)

 

A fronte di tale conferimento (3) a Roma Capitale, unico sottoscrittore del fondo istituzionale (4) , verrebbero attribuite tutte le quote del fondo, cosicché con tale operazione si realizzerebbe:

 

  • dal punto di vista economico-patrimoniale, una “trasformazione” del complesso patrimoniale (attivi e passivi) relativo agli impianti, in quote di un fondo comune di investimento, il cui valore iniziale sarà dato dalle attività ( valore degli immobili, canoni di concessione ed altri crediti) al netto delle passività ( debiti per escussione delle garanzie, garanzie residue per finanziamenti erogati e altri debiti) , valutati dagli esperti indipendenti previsti dalla normativa sui fondi comuni di investimento (5).

 

Si noti che il conferimento delle attività e passività ad un fondo immobiliare ha come effetto reale, la costituzione di un patrimonio separato non personificato, quindi senza imputazione ad un nuovo soggetto giuridico, bensì mediante destinazione dei beni alla gestione separata.

 

  • dal punto di vista gestionale, il trasferimento alla gestione separata di ogni attività connessa ai rapporti con i concessionari ed i terzi, disciplinata da un dettagliato Regolamento del Fondo preventivamente approvato e successivamente modificabile esclusivamente da Roma Capitale, unico sottoscrittore del fondo.

 

Si tenga conto inoltre che il conferimento al fondo può avvenire in modo graduale, a partire dagli impianti i cui concessionari sono disponibili ad una fattiva collaborazione.

 

Aspetti positivi:

  • Trasferimento esente da imposte
  • Gli immobili saranno ceduti con una valutazione che genera un ricavo sul bilancio del Comune
  • Il contratto tra il Fondo e i concessionari degli impianti sarà disciplinato dal diritto comune e non dalle norme di diritto amministrativo come invece tra Comune e Concessionari. Questo rende il rapporto più semplice diretto ed immediato.

 


(1) Trattandosi di impianti pubblici, qualunque cessione di diritti reali a privati dovrebbe essere preceduta da valutazioni accurate circa l’impatto sugli standard urbanistici, sulla Città storica , consolidata e sulle aree esterne. Le verifiche e le procedure amministrative necessarie impedirebbero, in ogni caso, cessioni in tempi rapidi; Le cessioni a privati richiedono procedure complesse e gare di evidenza pubblica e se queste sono complesse per impianti non oggetto di concessione, divengono quasi impossibili per gli impianti in concessione. La vendita diretta al concessionario non sarebbe possibile, stante le norme per le vendite pubbliche e data la lunghezza delle concessioni, innesterebbe un potenziale contenzioso tra concessionario e “nuovo proprietario” di estrema complessità. Basti pensare al diverso titolo di godimento del bene. Non più concessione amministrativa, ma contratto al momento non identificabile Né sarebbe possibile la “trasformazione” della concessione, in diritto di superficie, o altro diritto reale.

(2) Quale previsto dal combinato disposto degli articoli, 6, 8 e 9, d.l. 25 settembre 2001, n.351, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n.410 e dell’articolo 32, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla l.30 luglio 2010, n. 122.

(3) Soggetto ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

(4) Come consentito dall’ dell’articolo 32, comma 3, lett.a) del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla l.30 luglio 2010, n. 122.

(5) A partire dall’art. 17, del Decreto 228/1999, del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

 

                                                                    ASSOCIAZIONE “VISIONEROMA

 

 

 

SINTESI DELLA PROPOSTA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

La proposta non prevede alcuna modifica di legge.

Si costituisce una figura particolare di fondo: Fondo comune di investimento di tipo Istituzionale.

Particolarità: Il Comune può essere socio unico il Comune o decidere una parte delle quote

Di fatto c’è una proprietà degli immobili di secondo grado

Il trasferimento non prevede costi fiscali, ne bollo o registro essendo esente da imposte

Gli immobili vanno trasferiti con una valutazione che genererà una plusvalenza non liquida ma che inciderà positivamente, in quanto genera un ricavo sul bilancio del Comune.

Inoltre verrà aumentato il patrimonio del comune, perché il Fondo Istituzionale sarà iscritto in bilancio con un valore più alto degli immobili attualmente in bilancio.

Vengono trasferite tutte le attività (valore degli immobili, canoni di concessione ed altri crediti) e le passività ( garanzie residue per finanziamenti erogati da enti o società, debitiper escussione di garanzie, altri debiti

Questo tipo di Fondo è regolato dalla legge e dalla Banca d’Italia

Gli immobili si possono trasferire in modo graduale, cominciando magari da quelli in cui i concessionari sono disponibili

Per la gestione degli impianti, successivamente al trasferimento, nel regolamento del Fondo è possibile prevedere un “gestore tecnico” esperto di impianti sportivi, scelto da/o con l’accordo del Comune , che può essere qualunque soggetto (preferibile un ente pubblico, come il CONI ma può essere anche un privato) , tra cui anche il Dipartimento Sport dello stesso Comune

Il contratto tra il Fondo e i concessionari degli impianti sarà disciplinato dal diritto comune e non dalle norme di diritto amministrativo come invece tra Comuni e concessionari. Questo rende il rapporto più semplice, diretto ed immediato con i concessionari.

Si consiglia per la costituzione del Fondo di utilizzare INVIMIT SGR S.p.A. che ha natura pubblica e non riserva sorprese nella compilazione del Regolamento.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento