Dibattito sulla legge costituzionale sulla separazione delle carriere
LA RIFORMA SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE IN MAGISTRATURA TOCCA QUESTIONI DI GRANDE INTERESSE PER LA VITA DEI CITTADINI, VISIONEROMA SE NE OCCUPA ANCHE PER LA PRESENZA TRA I SUOI SOCI ED AMICI DI GIURISTI, AVVOCATI E MAGISTRATI
Piero Sandulli offre a tutti una propria valutazione sulla legge di natura istituzionale sulla separazione delle carriere in Magistratura.
A seguire Visioneroma seguendo l’esempio di Sandulli ha esaminato giudizi e pareri espressi però sul piano tecnico giuridico ad alto livello, se ne riporta l’esito.

PIERO SANDULLI: VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Nella giornata di ieri il Senato ha approvato, in prima lettura, la legge costituzionale relativa alla separazione delle carriere.
Ancora una volta, come da tempo accade, si è su questo tema scatenata una polemica da stadio su una materia che esigerebbe, invece, una lettura
scientifica ed al di sopra delle parti, che proverò a realizzare.
L’ipotesi della separazione dei ruoli tra magistratura giudicante e magistratura requirente è sorta a seguito della riforma del processo penale. Con l’entrata in vigore del cosiddetto Codice Vassalli, nel 1989 si sono modificati, in modo rilevante, i ruoli nel processo penale. Venuto meno il vecchio Giudice Istruttore, si è dato vita ad una netta contrapposizione, nel processo tra accusa ( gestita dal Pubblico Ministero) e difesa ( presidiata dall’avvocato difensore, al quale pure è stato dato il potere di assumere le prove a discarico).
Si è voluto replicare, nel processo penale, ciò che da sempre è presente nel processo civile: la equidistanza tra il Giudice e le parti ( raffigurata, sin dall’anno mille in un triangolo equilatero).
A causa della trasformazione voluta dal Ministro Vassalli anche il giudizio penale ora necessita di ridefinire le distanze dei soggetti del processo, definizione limitata, per ora, ad una sola ridistribuzione degli arredi della aula di udienza.
A mio avviso la riforma, di natura tecnica e non politica, è finalizzata a garantire una migliore funzionalità del giudizio penale, a condizione che siano garantiti il bilanciamento dei poteri processuali tra accusa e difesa e che la magistratura inquirente sia preservata da indebite ingerenze del potere politico ( nel corretto rispetto della tripartizione dei poteri, teorizzata da Montesquieu nel 1748).
A mio avviso, però, la riforma non è completa, in quanto sarebbe necessaria anche la separazione dei concorsi di accesso alle due differenti carriere di magistrato requirente e di magistrato giudicante. Invero, solo eliminando il pregiudizio inconscio ( forse) di un un unico concorso, si realizza la piena terzieta’tra chi conduce l’accusa nel processo e chi è chiamato a giudicare, eliminando, così, il falso mito della colleganza tra i due.
La politica,schiava del partitismo da stadio ( curva contro curva) ha perso, ancora una volta, l’occasione per un serio discorso sulla giustizia super partes e nello esclusivo interesse dei cittadini.
Piero Sandulli
Professore di Diritto Processuale Civile.
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE NELLA MAGISTRATURA SINTESI DEI PARERI AD ALTO LIVELLO
Questa sintesi raccoglie i pareri di autorevoli costituzionalisti, magistrati e studiosi del diritto sulla proposta di riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Vengono inclusi sia pareri favorevoli sia contrari, con attenzione particolare a posizioni non ideologiche né politiche.
Pareri favorevoli (di alto livello)
• Carlo Nordio: Ministro della Giustizia, ex magistrato. Ritiene la separazione essenziale per rafforzare la terzietà del giudice. Sostiene la riforma dal 1995, da quando era in magistratura.
• Sigfrido Fènyes e Marianna Poletto: Avvocati e studiosi. Sostengono che la separazione garantisce equidistanza tra accusa e giudice.
• Giovanni Guzzetta: Costituzionalista. La separazione impedisce commistioni culturali tra giudici e PM.
• Piero Sandulli: Professore ordinario di Diritto Processuale Civile. Ritiene la riforma coerente con il processo penale accusatorio. Proposta di completamento: separazione dei concorsi per eliminare il pregiudizio inconscio della colleganza.
Pareri contrari (di alto livello)
• CSM e ANM: Criticano la perdita dell’unitarietà della magistratura e il rischio di pressioni politiche sul PM.
• Giovanni Canzio: Ex presidente della Corte di Cassazione. I dati dimostrano che la terzietà è già garantita.
• Gruppo di Pisa: Rete di costituzionalisti. Ritengono la riforma una violazione del principio costituzionale dell’unitarietà della magistratura.
• Gaetano Silvestri: Ex presidente della Corte Costituzionale. L’unità della magistratura è garanzia di autonomia.
• Gustavo Zagrebelsky: Ex presidente della Corte Costituzionale. Posizione cauta verso riforme strutturali della Costituzione.
• SettimanaNews: Editoriale giuridico. Propone alternative legislative più efficaci alla revisione costituzionale.
Conclusione
Il dibattito sulla separazione delle carriere si divide tra chi la considera una riforma tecnica coerente con l’evoluzione del processo penale e chi teme una lesione dell’equilibrio costituzionale e dell’autonomia della magistratura. La posizione del prof. Piero Sandulli arricchisce il fronte favorevole con un’analisi tecnico-istituzionale indipendente dai toni ideologici.
Contributi al dibattito
La separazione delle carriere è una riforma sacrosanta e spiace che sia un governo di destra a promuoverlo.
I magistrati la combattono solo perché costituisce una perdita di potere, tirano in ballo il pericolo di un controllo politico che non esiste.
Nessuno vuole abolire la obbligatorieta’dell’azione penale, e in ogni caso il codice attuale (1989) non si può realizzare in maniera compiuta senza la separazione delle carriere.
Sulla separarazione dei concorsi per entrare in magistratura non capisco quali esami differenziati dovrebbero affrontare i futuri giudici e i futuri pubblici ministeri.
In ogni caso la battaglia ideologica contro la riforma è una battaglia strumentale e corporativa.
Avv. Giuseppe Di Noto
“Separare chi giudica da chi accusa è un atto di giustizia, non un attacco alla magistratura.”
Torno sull’argomento. “Separare chi giudica da chi accusa è un atto di giustizia, non un attacco alla magistratura.
Queste parole sono di Giovanni Falcone.
Abbiamo aspettato troppo tempo.
Trattandosi di una riforma costituzionale, il testo deve essere approvato dalla Camera e dal Senato per due volte, la seconda volta a distanza di almeno tre mesi dalla prima e con la maggioranza di due terzi dei parlamentari, altrimenti potrà essere sottoposta a referendum.
Alla domanda “perché separare le carriere dei magistrati” possiamo rispondere con una serie di argomenti assai convincenti ma, prima di noi, convinti come siamo della bontà e della necessità della riforma, risponde la Costituzione, segnatamente con l’art 111 e con l’art 104 del testo normativo.
Prima ancora della introduzione del processo accusatorio nel 1989, che già di per sé appare inconciliabile con l’attuale assetto della magistratura privo di qualunque distinzione tra pubblici ministeri e giudici, è proprio la Costituzione a reclamare una sana separazione tra chi giudica e chi accusa.
E la Carta Costituzionale lo fa in modo netto ed inequivoco, quando all’art 111 testualmente recita:
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
Come non leggere in questo chiaro e semplice principio un monito a tenere distinte e separate le posizioni processuali della pubblica accusa e dell’organo giudicante?
Basta questo per dissolvere ogni dubbio sulla opportunità di un intervento riformatore della attuale situazione di assoluta promiscuità e contiguita’ di accusa e difesa.
Anche alla diffusa ed infondata obiezione dei detrattori circa il paventato spauracchio di una perdita di indipendenza del pubblico ministero con conseguente assoggettamento ad un presunto controllo politico la Carta Costituzionale, prima di ogni altro, risponde in modo chiaro all’art 104, ove cosi dispone:
“La magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Queste sono le profonde radici in cui affonda, in maniera ancora più pregnante con il rito accusatorio, la necessità di separare nel processo penale il percorso del Giudice da quello del Pubblico Ministero.
Avv. Giuseppe Di Noto
